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Esenzione ticket |
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In base alla normativa nazionale che individua le condizioni che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria del ticket, sono esenti i soggetti affetti dalle seguenti patologie croniche ed invalidanti:
ESENZIONE TICKET PER ETA’ / REDDITO
Le Regioni segnalano le persone che hanno diritto all’esenzione, il tipo di esenzione (totale o parziale) e le rispettive quote che devono pagare. L’eventuale pagamento parziale viene effettuato presso la struttura che eroga la prestazione stessa. Tre le varie categorie di esenzione, quella “per reddito” è l’esenzione dal pagamento, totale o in forma ridotta, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di categorie sociali a basso reddito.
Le categorie di esenzione per reddito sono le seguenti: E01: Soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.165,98 euro (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E02: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di Disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni). E03: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) sociale (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni). E04: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
Dal 1 aprile 2011 ogni medico prescrittore, all’atto della prescrizione e su espressa richiesta dell’assistito, rileva la presenza del nominativo negli elenchi forniti dai sistemi regionali e, se esso è presente, riporta il codice di esenzione sulla ricetta.
Nella fase di impianto del nuovo processo, ossia fino alle prescrizioni effettuate in data 30 giugno 2011, sarà possibile per l’assistito in possesso dei requisiti di legge, continuare ad apporre la firma sulla ricetta. I cittadini che, pur non presenti nell’elenco degli esenti per reddito, ritengano di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01 - E03 ed E04, potranno recarsi agli uffici distrettuali della ASL per rendere un’autocertificazione. (Scarica sotto l'allegato: modulo autocertificazione) Resta valida, in ogni caso, la formula dell’autocertificazione presso la propria ASL di appartenenza per l’esenzione E02 (stato di disoccupazione). Le autocertificazioni avranno tutte scadenza il 31 marzo dell’anno successivo.
L’autocertificazione dovrà essere resa dall’interessato (o da chi per esso ne ha titolo), munito di documento d’identità in corso di validità, presso la propria ASL di appartenenza e dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie sia del richiedente che dei beneficiari dell’esenzione.
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